Art. 420 · Indennità
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 420

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Indennità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione. 2. Il pagamento dell'indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-420