Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. X
Art. 420
433 / 2493Indennità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-420