Art. 419 · Commissioni di controllo
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. IX

Art. 419

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Commissioni di controllo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni. 2. Essa provvede: a) a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione; b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte; c) ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-419