Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. IX
Art. 419
432 / 2493Commissioni di controllo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:
a) a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;
b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;
c) ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-419