Art. 415 · Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. IX

Art. 415

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Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unità dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.
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