Art. 41 · Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti
Libro PRIMOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 41

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Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti

In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Direttore nazionale degli armamenti: a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75; d) può delegare competenze... nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell' decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo. 2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-41