Art. 404 · Collaborazione con altri organi
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. VII

Art. 404

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Collaborazione con altri organi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-404