Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. VII
Art. 401
414 / 2493Autorità militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.
2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti.
3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall' o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.
4. In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-401