Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. V
Art. 394
407 / 2493Obbligo di dare indicazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, è in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, dà le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-394