Art. 394 · Obbligo di dare indicazioni
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. V

Art. 394

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Obbligo di dare indicazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, è in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, dà le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.
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