Art. 390 · Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. IV

Art. 390

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Oggetto della requisizione delle invenzioni e procedimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo. 2. Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato. 3. Quando è presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell' del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione. 4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita. 5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.
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