Libro PRIMO›Titolo III›Capo III›Sez. IV
Art. 39
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In vigore dal 9 feb 2013
1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' .
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-39