Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. III
Art. 387
400 / 2493Cose mobili requisibili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono requisibili:
a) le materie prime;
b) i materiali di qualsiasi natura;
c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-387