Art. 387 · Cose mobili requisibili
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. III

Art. 387

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Cose mobili requisibili

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono requisibili: a) le materie prime; b) i materiali di qualsiasi natura; c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-387