Art. 385 · Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. II

Art. 385

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Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio. 2. Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione. 3. La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento. 4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.
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