Art. 35 · Addetti delle Forze armate in servizio all'estero
Libro PRIMOTitolo IIICapo IIISez. IV

Art. 35

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Addetti delle Forze armate in servizio all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate. 2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
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