Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 314
Abrogato327 / 2493Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari
In vigore dal 15 ago 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-314