Art. 308 · Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa
Libro SECONDOTitolo IVCapo I

Art. 308

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Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-308