Art. 303 · Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
Libro SECONDOTitolo III

Art. 303

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Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-303