Libro PRIMO›Titolo II
Art. 3
3 / 2493Componenti di diritto
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:
a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
b) dal Ministro degli affari esteri;
c) dal Ministro dell'interno;
d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) dal Ministro della difesa;
f) dal Ministro dello sviluppo economico;
g) dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-3