Libro SECONDO›Titolo II›Capo VII›Sez. II
Art. 295
317 / 2542Criteri di classificazione degli alloggi
In vigore dal 4 lug 2026
1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione;
b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con il Ministro dell'interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse al servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche al personale appartenente alle Forze armate nazionali e alle Forze armate e di polizia estere, ovvero al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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