Art. 289 · Retta giornaliera
Libro SECONDOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 289

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Retta giornaliera

In vigore dal 9 ott 2010
1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1, lettere d) ed e), dell' sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-289