Art. 285 · Alloggi ASC.
Libro SECONDOTitolo IICapo VIISez. I

Art. 285

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Alloggi ASC.

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio. 2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-285