Libro SECONDO›Titolo II›Capo VI›Sez. III
Art. 270
283 / 2493Localizzazione delle aree ed espropriazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2. All'eventuale espropriazione si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l'indifferibilità e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-270