Art. 268 · Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero
Libro SECONDOTitolo IICapo VISez. III

Art. 268

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Contratti per le sepolture militari in Italia e all'estero

In vigore dal 23 apr 2023
1. Il capo dell'Ufficio può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione. 2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal capo dell'Ufficio, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al capo dell'Ufficio di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche. 4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-268