Art. 265 · Nozione e qualificazione
Libro SECONDOTitolo IICapo VISez. III

Art. 265

278 / 2493

Nozione e qualificazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-265