Libro SECONDO›Titolo II›Capo VI›Sez. III
Art. 265
278 / 2493Nozione e qualificazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-265