Art. 254 · Vigilanza e conservazione
Libro SECONDOTitolo IICapo VISez. I

Art. 254

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Vigilanza e conservazione

In vigore dal 23 apr 2023
1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso. 2. Il Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-254