Art. 243 · Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto
Libro SECONDOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 243

255 / 2493

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 2. I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto. 3. Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-243