Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. III
Art. 228
240 / 2493Scuole carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice.
2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-228