Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. VII
Art. 2264 bis
2485 / 2493Limiti per la costituzione della posizione assicurativa.
In vigore dal 9 feb 2013
1. Gli trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell', comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2264-bis