Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. VI
Art. 2262 ter
2480 / 2493Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma
In vigore dal 28 ago 2022
1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:
a) fino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente:
1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno;
2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico di cui agli , comma 1, e 1792, comma 1;
c) si applica l', comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini;
d) si applica l', comma 4, per le indennità di impiego operativo;
e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non è più dovuta.
2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2262-ter