Art. 2257 quater · Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare
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Art. 2257 quater

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Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all', comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio 2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare. 2. In deroga alle disposizioni di cui agli , fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico della Sanità militare possono continuare a essere iscritti ovvero iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per l'Arma dei carabinieri o interforze.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
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