Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2256
2420 / 2493Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
2. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli 1280, 1287, 1308 e 1275 si considerano ridotti alla metà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2256