Art. 2255 ter · Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2255 ter

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Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 28 ago 2022
1. I primi graduati e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovano nelle condizioni di cui all', sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all', comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante sono rispettivamente: a) 7 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; b) 6 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; c) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; d) 4 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all', comma 1, lettere a) e b); e) 5 anni per i primi graduati, e gradi corrispondenti, con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all', comma 1, lettere c) e d). 2-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I primi graduati, e gradi corrispondenti, esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all', comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quater. Per il conferimento delle qualifiche di graduato aiutante e di sottocapo aiutante per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi graduati e gradi corrispondenti, sotto elencati: a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014; c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica di graduato aiutante o di sottocapo aiutante è cosi disciplinata: a) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti; b) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a); c) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b); d) primi graduati, e gradi corrispondenti, di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2255-ter