Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2255 bis
2464 / 2493Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo graduato e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 28 ago 2022
1. Per l'anno 2017, le promozioni al grado di primo graduato e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime nel grado di graduato capo e gradi corrispondenti ivi richieste:
a) 1° gennaio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado;
b) 1° aprile 2017, per i restanti graduati capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2012;
c) 1° luglio 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017;
d) 31 dicembre 2017, per i graduati capi e gradi corrispondenti con anzianità di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017.
2. I graduati capi e gradi corrispondenti sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2255-bis