Art. 2254 ter · Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2254 ter

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Disposizioni transitorie per il conferimento della qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante ai sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 28 ago 2022
1. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall', commi 1, lettere b), c) e d) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all', comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti sono rispettivamente: a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016; b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017; c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017; d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017; e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017; f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020; g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all', comma 2-quater, lettera a); i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all', comma 2-quater, lettera b); l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all', comma 2-quater, lettera c); m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024; n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all', comma 4-bis, lettera a); o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all', comma 4-bis, lettera b). 2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all', comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante e corrispondenti è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2254-ter