Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2253 sexies
2458 / 2493Promozione al grado di appuntato scelto
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall' e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all' e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.
2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2253-sexies