Art. 2253 septies · Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2253 septies

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Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale

In vigore dal 20 feb 2020
1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', che non si trovino nelle condizioni di cui all', con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', che non si trovino nelle condizioni di cui all', con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall', il personale di cui ai commi precedenti è valutato dalla commissione di cui all' alla data del 30 settembre 2017. 4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', gli appuntati scelti, già collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall', conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo: a) 4 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; b) 5 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019; 6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha già compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall' da parte dalla commissione di cui all', viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2253-septies