Art. 2253 quinquies · Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2253 quinquies

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Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale

In vigore dal 20 feb 2020
1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall', o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all', è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell', o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all', è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall', il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 7) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 8)NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall', comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 7) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 8) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172; 5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, è formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti: 1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) promossi ai sensi dell', comma 1; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 1) già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, è attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'. 5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli , sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter; b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell', comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. 5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2253-quinquies