Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2253 bis
2454 / 2493Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto
In vigore dal 20 feb 2020
1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall', comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall', comma 4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell', sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'-undecies.
6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall' e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli -undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.
9-ter. I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell', in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
9-quater. Fermo restando quanto previsto dall', comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:
a) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell', in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;
b) ai sensi dell', commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell', in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell', commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall', al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell', commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall' e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.
9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall' e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianità di grado posseduta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera o)) che "Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:[...] o) all'articolo 2253-bis: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2253-bis