Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2251 ter
2451 / 2493Disposizioni transitorie per l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 20 feb 2020
1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell', commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall', comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell', comma 2.
3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all', comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:
a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all', comma 8;
h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all', comma 6;
i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all', comma 7-bis, lettera a);
m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all', comma 7-bis, lettera b);
n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianità fino al 31 dicembre 2019;
o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianità 2020 di cui all', comma 1, lettera a);
p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianità 2020 di cui all', comma 1, lettera b).
3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:
a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016.
3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all', commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito al comma 3-bis.
3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all', commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g).
3-sexies. In deroga all', i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'.
3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);
b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);
c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);
d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);
e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);
f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f).
3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:
a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all', comma 8;
b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all', comma 8;
c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all', comma 8.
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'.
5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all', comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2251-ter