Art. 2251 quinquies · Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2251 quinquies

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Regime transitorio per le promozioni del ruolo dei musicisti

In vigore dal 20 feb 2020
1. I primi marescialli e gradi corrispondenti in possesso della qualifica di luogotenente, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. 2. I primi marescialli e gradi corrispondenti, appartenenti al ruolo dei musicisti, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, sono inseriti in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall', comma 2, lettera b-bis), sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 2017. 3. I luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 1,... sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 4. Per i luogotenenti e gradi corrispondenti, promossi ai sensi del comma 2, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall', è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quanto previsto dall', detti sottufficiali sono inseriti in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi luogotenenti di cui al comma 3. 5. Ai fini delle promozioni di cui al presente articolo non devono ricorrere le condizioni di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2251-quinquies