Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2250
2414 / 2493Promozione degli ufficiali dei ruoli a esaurimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ferma restando l'anzianità richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purchè non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2250