Art. 225 bis · Formazione del personale del Corpo unico della Sanità militare
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Art. 225 bis

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Formazione del personale del Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanità militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, è garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il Direttore della Sanità militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) le graduatorie di merito di cui all' del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanità militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
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