Art. 2247 octies · Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2247 octies

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Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 20 feb 2020
1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'. 1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all' sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore. 2. Fermo restando quanto disposto dall', il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato in sette unità per l'anno 2018. 3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli .

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2247-octies