Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2241
2405 / 2493Avanzamento degli ufficiali dei ruoli tecnici a esaurimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, avviene in base alle norme del presente articolo.
2. L'avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano. Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente.
3. Le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2241