Art. 2237 · Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare
Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2237

2401 / 2493

Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sino al 2015, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue, stabilito dal presente codice, da conferire a scelta sino al grado di capitano di vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2237