Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2236
2400 / 2493Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano
In vigore dal 27 mar 2012
1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. Le disposizioni di cui all' si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.
2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all', comma 1, lettera b).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2236