Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2235
2399 / 2493Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
In vigore dal 9 feb 2013
(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano della Marina militare e dell'Aeronautica militare).
1. Fino al 2015, per tutti i ruoli speciali degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il periodo di permanenza minima nel grado di maggiore o grado corrispondente, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è di 4 anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2235