Art. 2233 terdecies · Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare
Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2233 terdecies

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Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. La rideterminazione di anzianità di cui all' non dà luogo all'inserimento nelle aliquote di valutazione ordinarie già emesse per l'avanzamento al grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare, a seguito della rideterminazione di anzianità di cui all', sono inseriti, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, così ripartite: a) due per l'anno 2025; b) due per l'anno 2026; c) due per l'anno 2027. 3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni di cui al comma 2: a) non si applica quanto previsto dall'; b) l' si applica a decorrere dall'anno 2027. 4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, nonché all'esigenza di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli ufficiali transitati ai sensi dell', il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a prevedere, con apposito decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanità militare, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni

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