Parte IV›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2231 ter
2395 / 2493Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti
In vigore dal 20 feb 2020
1. L', comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2231-ter