Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2221 bis
2360 / 2493Aspettativa per riduzione quadri
In vigore dal 28 ago 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:
a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall', con riferimento all'organico della specialità di assegnazione;
b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall' con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.
2. Con i decreti di cui all', durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2221-bis