Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2220
2348 / 2493Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Finché non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente codice per il grado di maggiore del ruolo speciale, è consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado di quattro anni.
2. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d'anzianità di quattro anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.
3. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 1 non devono aver superato i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2220