Art. 2217 · Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto
Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2217

2345 / 2493

Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto

In vigore dal 5 dic 2023
1. Fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all', le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'. 2. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall' per l'anno di riferimento. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2217